Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il 24 ottobre 2020 un nuovo Decreto che irrigidisce le misure di contenimento della pandemia da Covid-19. Le misure saranno in vigore dal 26 ottobre al 24 novembre.
Le principali disposizioni si possono così riassumere.
FORTI RACCOMANDAZIONI SU SPOSTAMENTI E CASE PRIVATE
- forte raccomandazione di non spostarsi, con mezzi pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- forte raccomandazione di non ospitare in casa persone diverse da quelle del proprio nucleo familiare, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
RISTORAZIONE E RICEZIONE
- bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e i locali che fanno servizi di ristorazione possono restare aperti dalle 5 alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone a tavolo, a meno che siano conviventi;
- dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- alberghi e altre strutture ricettive possono continuare i servizi di ristorazione, soltanto per i loro clienti.
COMMERCIO AL DETTAGLIO E SERVIZI
- i negozi al dettaglio possono restare aperti a patto di garantire la distanza interpersonale di almeno un metro e di contingentare gli ingressi; non si può restare all’interno più del tempo necessario all’acquisto;
- parrucchieri, estetisti e attività che fanno servizi alla persona possono restare aperti se lo consentono le singole Regioni e Province autonome in base all’andamento epidemiologico del territorio.
SCUOLE
- i servizi per le scuole dell’infanzia (prima dette scuole materne) e le lezioni della scuola primarie (le elementari) e della secondaria di primo grado (le medie) continuano a svolgersi in presenza;
- le scuole secondarie di secondo grado (cioè le superiori) devono adottare forme flessibili e una didattica digitale integrata (DDI) pari almeno al 75 per cento.
ATTIVITA’ SPORTIVA
- palestre, piscine, centri benessere, centri termali devono restare chiusi, tranne quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuano l’erogazione di prestazioni considerate di assistenza;
- sono sospesi gli sport di contatto, la relativa attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e tutte le competizioni, comprese quelle ludico-amatoriali; sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche nelle aree attrezzate e nei parchi pubblici, mantenendo la distanza di sicurezza.
CULTURA E DIVERTIMENTO
- sono sospese le attività di teatri, concerti e cinema, anche all’aperto. Musei e altri luoghi culturali restano aperti con entrata contingentata e garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono chiusi anche casinò, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, sale da ballo e discoteche, sia al chiuso che all’aperto;
- sono vietate le feste, anche quelle in seguito a cerimonie civili e religiose (finora c’era il limite di 30 persone), le sagre e le fiere di qualunque genere; sono sospesi convegni e congressi, tranne quelli che si svolgono con modalità a distanza. Sono concesse le manifestazioni pubbliche, purché siano statiche e rispettose del distanziamento interpersonale.
PARCHI E AREE GIOCO
- parchi, ville e giardini pubblici restano aperti, ma bisogna mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; i bambini possono accedere alle aree gioco nel rispetto del distanziamento e indossando la mascherina dai 6 anni in su.