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Indicazioni in materia di controlli del green pass

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Di seguito si riportano indicazioni sulle competenze in materia di verifica del possesso del Green Pass.

La disciplina base sui controlli è contenuta nel D.P.C.M. 17.06.2021; l’attività di controllo è affidata:

  • ai pubblici ufficiali
  • al personale addetto al servizio di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico
  • ai titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi a cui è possibile accedere solo previa esibizione del Green Pass
  • ai proprietari o detentori di luoghi o locali in cui si svolgano eventi o attività a cui è possibile accedere solo previa esibizione del Green Pass
  • ai vettori di mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri o loro delegati
  • ai gestori delle strutture sanitarie

Questi soggetti possono delegare, con atto formale, altri soggetti ad effettuare i controlli per loro conto (dovranno essere rilasciate adeguate informazioni ai delegati).

Il D.P.C.M., 17.06.2021, all’art. 13 co. 4, prescrive l’obbligo per i soggetti che accedono ad attività riservate ai possessori di Green Pass di esibire, oltre al certificato verde, il loro documento di identità a richiesta del soggetto preposto al controllo.

Con la circolare del 10 agosto 2021 Il Ministero dell’Interno ha chiarito la portata del potere di controllo dei documenti di identità in capo agli esercenti contemplato dal D.P.C.M.

Il soggetto obbligato alla verifica del possesso del Green Pass deve effettuare “controlli saltuari” dei documenti;

I titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi (es. ristoratori) effettuano i controlli sui documenti di identità solo in caso di “abuso o elusione delle norme”, nell’ipotesi di “manifesta incongruenza” dei dati riportati nella certificazione Green Pass rispetto al soggetto che si ha davanti (ad esempio il ristoratore sarà tenuto a chiedere il documento nel caso di un Green Pass evidentemente incompatibile, ad esempio per sesso o per età, con il soggetto che lo esibisce).

A completamento si segnala che il Garante privacy ha diffuso un parere diretto alla Regione Piemonte in cui esplicitamente afferma la legittimità, dal punto di vista della normativa privacy, del controllo dei documenti di identità da parte dei soggetti privati preposti alla verifica, ricordando solamente che gli stessi dovranno unicamente essere esibiti agli esercenti e non ne dovrà essere trattenuta copia.

Infine, il decreto prevede da 400,00 a 1000,00 euro di sanzione per esercenti e utenti se qualcuno di questi non ha un pass. Per gli esercenti colpevoli di tre violazioni in tre giorni diversi, sospensione dell’attività da uno a dieci giorni. In caso di palese falso, l’esercente che non controlla il documento d’identità rischia la stessa sanzione. Per l’utente c’è il reato di falsificazione e truffa se usa un green pass falsificato.

In allegato:

- art 13 D.P.C.M. 17.06.2021

- Circ. Min Interno 10 agosto 2021

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