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DPCM 3 nov 2020 - ULTERIORI CHIARIMENTI

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Di seguito di riporta un estratto della nota della Prefettura di Sondrio del 18.11.2020 con la quale sono stati comunicati ulteriori chiarimenti in ordine alle limitazioni imposte dal DPCM 3 novembre 2020.

Con riferimento alla previsione di cui all’art. 1, comma 9, lett. f) del citato DPCM, che tra le altre ricomprende quelle che si svolgono nei centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”, quest’ultime restano sospese ivi comprese quelle di catechesi per bambini e ragazzi, come peraltro previsto dalla nota del Vescovo di Como del 5 novembre 2020.Per quanto concerne, invece, lo svolgimento delle “attività motorie e/o sportive”, a fronte di ulteriori richieste di chiarimento, si ribadisce l’orientamento che chiarisce che le suddette attività sono limitate al territorio comunale di domicilio e/o residenza. Con riferimento agli eventi e alle competizioni sportive, si ricorda che  “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”. Di conseguenza, la pratica delle suddette attività sportive e quindi gli spostamenti da e verso i suddetti centri federali per partecipare alle competizioni ovvero alle sessioni di allenamento, si intende ammessa solo per gli atleti che rientrano nelle categorie riportate nella norma in vista delle competizioni sportive alle quali devono partecipare. Per coloro i quali, invece, sussiste la sola iscrizione e/o tesseramento ad una qualsivoglia Federazioni sportiva, la pratica dei suddetti sport, nonché gli spostamenti fuori Comune necessari a raggiungere i suddetti luoghi, non sono consentiti. Resta salva, in questi casi, la possibilità di praticare l’attività motoria e sportiva all’aria aperta all’interno del territorio del proprio Comune  nelle forme e modi indicati nei punti precedenti. Con riferimento alla questione relativa alle “attività commerciali al dettaglio”, si ribadisce che ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. b) del DPCM citato, nella parte in cui prevede che   “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche compresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff)”, restano consentite le attività commerciali al dettaglio richiamate nell’allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020. L’esatta applicazione dell’enunciato “Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)” è rimessa, ai fini di un intervento nomofilattico, alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri interessata in proposito. Per quanto riguarda lo svolgimento delle “attività didattiche e laboratoriali in presenza” l’art. 1, comma 9, lett. s) del citato DPCM prevede che “l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”. Pertanto, in considerazione della necessità di dover limitare al minimo le situazioni di aggregazione allo scopo di contenere la propagazione dei contagi, è necessario interpretare la suddetta norma in chiave restrittiva, garantendo lo svolgimento delle suddette attività in presenza solo se erogate da istituzioni scolastiche nell’ambito degli ordinari percorsi didattici. Conseguentemente, le attività di istruzione e formazione anche a carattere laboratoriale (musica, arte, teatro, danza, lingua, etc.) erogate da soggetti privati a vario titolo qualificati possono continuare a svolgersi solo con modalità a distanza. Per quanto concerne, invece, la problematica relativa ai servizi di “toelettatura di animali”, l’art. 3, comma 4, lett. b) e h), nella parte in cui individua le attività che possono continuare ad operare nelle Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” ad elevato rischio contagio,  non riconosce tali attività. Peraltro, per le esigenze collegate ad eventuali problematiche di carattere igienico/sanitario degli animali è possibile usufruire degli appositi servizi veterinari. Con riferimento, invece, ai “servizi bibliotecari”,  l’art. 1, comma 9, lett. r) prevede che “sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. La Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore del Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo ha chiarito che “l’indicazione della sospensione dei servizi di apertura al pubblico non osta allo svolgimento, oltre di tutti i servizi effettuabili da remoto, del servizio di prestito dei libri, fermo restando il rispetto delle misure di sicurezza indicate nell’allegato al DPCM sopra citato”. Per quanto attiene, invece, alla pratica dell’attività “venatoria”,  l’interpretazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella relativa FAQ pubblicata sul sito internet del Governo prevede espressamente che la suddetta pratica non è consentita.

 

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