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DPCM 3 nov 2020 - CHIARIMENTI

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Di seguito di riporta un estratto della nota della Prefettura di Sondrio del 11.11.2020 con la quale sono stati comunicati alcuni chiarimenti in ordine alle limitazioni imposte dal DPCM 3 novembre 2020.

Per quanto concerne l’attività di volontariato”, si fa presente che la stessa è garantita anche nell’ambito della Residenze Sanitarie per Anziani ed in generale a favore di categorie con particolari fragilità ed all’interno dei canili e strutture analoghe. Resta, invece, preclusa l’attività cinofila a domicilio.

Per quanto riguarda le “attività motorie o sportive”, l’art. 1, comma 1, lett. d) del DPCM – il quale prevede che è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti – si interpreta nel senso che lo svolgimento delle attività sportive individuali all’aria aperta (tra le quali, ad esempio, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) è consentito esclusivamente all’interno dei Comuni di residenza. Viene inoltre precisato che la lettera e) dello stesso art. 1, comma 1 consente soltanto lo svolgimento di eventi e competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla summenzionata lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.

I “servizi mensa e catering continuativo su base contrattuale” sono consentiti in base all’art. 2, comma 3, lett. c) del citato DPCM,  in virtù del quale “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio”; è precisato che tale assunto faccia riferimento non solo alle mense e/o ai servizi di catering operanti all’interno delle aziende, ma anche alla possibilità per i ristoranti di stipulare convenzioni e/o contratti per la somministrazione di pasti con le ditte e a condizione che i servizi vengano erogati in via esclusiva ai dipendenti delle stesse. A tal proposito i ristoratori avranno cura di riportare i nominativi dei lavoratori in un apposito registro, da esibire alle Forze dell’Ordine unitamente ai relativi contratti  in caso di controllo.

Per quanto concerne le attività connesse ai servizi alla persona”  di cui all’art. 1, comma 9, lett.  ii), con particolare riferimento ai parrucchieri, è stato chiarito che è possibile recarsi anche presso un esercizio ubicato al di fuori del Comune di residenza, in considerazione che gli stessi assicurano l’afflusso contingentato della clientela su appuntamento.

In merito alla possibilità di recarsi in altri Comuni per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. ff), si precisa che gli spostamenti sono consentiti presso Comuni vicini qualora non sia possibile effettuare la spesa nel proprio Comune quando, ad esempio, in ambito comunale non ci sono punti vendita o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile presso lo stesso, o il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente in un Comune vicino, o gli esercizi commerciali presenti nel medesimo siano insufficienti a soddisfare il bacino di utenza. E' pure consentito raggiungere punti di vendita che forniscano i predetti articoli a prezzi più vantaggiosi (p.esempio discount).

L’opportunità di recarsi nel territorio comunale di Livigno per effettuare rifornimento di carburante è stata riconosciuta solo in favore dei residenti nel Comune di Valdidentro, nel cui territorio non sono presenti impianti di carburante e degli autotrasportatori.

Relativamente alla possibilità di frequentare i centri culturali islamici di Sondrio e di Gera Lario in provincia di Como, poichè gli stessi non rientrano nella categoria dei  “centri di culto”; in ossequio all’articolo 1, comma 9, lettera f) del DPCM in esame, è da ritenersi sospesa la loro attività.

A tal proposito si rammenta che la lettera p) della norma in esame prevede che “l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”; pertanto, in occasione di funerali, è consentito lo spostamento anche da parte di persone non parenti, fermo restando il rispetto dei protocolli che evitino di creare assembramenti nelle Chiese, nei cimiteri e nei luoghi sacri.

 

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