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Dichiarazione di nascita - figlio di genitori non coniugati

Bambino nato da genitori non coniugati tra loro

DICHIARAZIONE DI NASCITA

Chi
La dichiarazione comporta in questo caso anche il riconoscimento del figlio, quindi deve essere presentata congiuntamente dai genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio, oppure dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.

Dove-Quando
- presso il centro di nascita (ospedale e simili): entro 3 giorni dalla nascita il dichiarante deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura). La direzione sanitaria invierà poi l'atto al comune dove al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi oppure al comune dove è avvenuta la nascita;


- presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza;

 

- presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune del Comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita;
 

Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene registrata presso il comune di residenza della madre.

Documentazione da presentare
1. Documento di identità valido del/dei dichiarante/i;
2. Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.

 L’ufficio di Stato Civile riceve solo su appuntamento

Telefono: 0342/606243 – 0342/606221 – 0342/606266

Email. demografici@comune.morbegno.so.it

COGNOME DEL BAMBINO

  • Il bambino assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce. In caso di riconoscimento contestuale di entrambi i genitori assume il cognome paterno oppure entrambi i cognomi (padre e madre) purchè vi sia accordo tra i genitori.
  • Figlio nato da genitori entrambi stranieri: Si applica, per la determinazione del cognome e del nome del neonato, la legge nazionale del soggetto, ai sensi dell’art. 24 della L. 218/1995.

 

NOME DEL BAMBINO

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.

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