Convivenza di fatto
Che cos'è
Si tratta della convivenza tra due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile
Requisiti
• maggiore età
• Essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale
• residenza nel Comune di Morbegno
• coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia
Impedimenti
• sussistenza, per una delle due parti, di un vincolo di matrimonio o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso
• rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti
Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla Legge, i cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio e unione civile.
Come si costituisce
Gli interessati devono presentare all'Ufficiale d'Anagrafe un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
Quando si presenta la dichiarazione
La dichiarazione all'Ufficiale d'Anagrafe può essere resa:
a) al momento del cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune
b) al momento di una nuova iscrizione anagrafica per immigrazione nel Comune
c) successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica
Come si presenta la dichiarazione
Dichiarazione contestuale a nuova iscrizione/cambio casa.
- Se la pratica anagrafica viene avviata personalmente agli sportelli gli interessati potranno segnalare all'operatore la volontà di costituire anche la convivenza di fatto. In tal caso verrà fissato un appuntamento per la dichiarazione di costituzione di unione di fatto.
- Se la pratica di immigrazione/cambio casa viene avviata in forma telematica (posta elettronica, pec, fax) alla documentazione trasmessa gli interessati potranno allegare anche l'apposito modulo dichiarazione di convivenza di fatto, debitamente compilato e sottoscritto.
Diritti dei conviventi di fatto
Con la costituzione della convivenza di fatto le due parti assumono una serie di diritti
Per informazioni
Ufficio Anagrafe – Via S.Pietro 22 – tel.: 0342-606221 – 0342-606266 mail:demografici@comune.morbegno.so.it
Note - Contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono scegliere di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune sottoscrivendo un contratto di convivenza davanti ad un avvocato o ad un notaio.
Caratteristiche del contratto:
• forma scritta
• atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e dell'ordine pubblico
Per sottoscrivere il contratto di convivenza è necessario:
1. per prima cosa costituire la convivenza di fatto in Comune
2. successivamente recarsi con la certificazione di avvenuta costituzione della convivenza di fatto rilasciata dall'Ufficio Anagrafe da un avvocato od un notaio
3. entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto di convivenza il notaio o l'avvocato devono inviarne copia all'Ufficiale d'Anagrafe che lo registra e lo conserva agli atti del Comune.
Cessazione convivenza di fatto
La convivenza di fatto cessa quando viene a mancare anche solo uno dei requisiti (oppure insorge uno degli impedimenti) previsti per la costituzione della convivenza stessa.
La cessazione della convivenza di fatto NON RISOLVE automaticamente l’eventuale contratto di convivenza che continuerà ad avere i propri effetti fino a che non sarà risolto con atto notarile o dell’avvocato.
Modulistica
- Modulo costituzione convivenza di fatto
- Dichiarazione di residenza e contestuale costituzione convivenza
- Cessazione convivenza di fatto
Normativa di riferimento: Legge 76 del 20/05/2016